L'ingiunzione di pagamento europea: 3 - Il procedimento di opposizione

Dal 12.12.2008 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Chi ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento europea può presentare opposizione entro 30 gg. dal momento in cui l’ingiunzione gli è stata notificata, mediante il Modello Standard F. Con la compilazione del modulo il convenuto si limita a contestare il credito, senza la necessità di indicarne i motivi o precisare le proprie ragioni né tantomeno di produrre documenti probatori a sostegno dell’opposizione. L’opposizione va presentata dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento [1].

A seguito della regolare e tempestiva opposizione, l’ingiunzione non produce più effetti: il procedimento avente per oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito prosegue dinanzi al giudice competente dello Stato Membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinarie.

Qualora il creditore si sia preventivamente dichiarato contrario al passaggio al procedimento civile ordinario in caso di opposizione da parte del debitore (Compilando l’apposito spazio nell’Appendice 2 al Modulo Standard A), quest’ultima comporta l’estinzione del procedimento (artt. 7 comma 4 e 17 comma 1).

Il passaggio al procedimento civile ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato Membro di origine (art. 17 comma 2). Questa disposizione ha presentato nei primi anni di applicazione non poche questioni interpretative, soprattutto in quegli ordinamenti nei quali le norme interne di procedura civile non si sono adeguate al nuovo istituto [2].

Per quanto riguarda l’Italia, fino al 2012 (il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2008!) il legislatore italiano non ha mai ritenuto di dover armonizzare la procedura civile alle norme comunitarie disciplinando il passaggio dal procedimento di ingiunzione di pagamento europea al procedimento civile ordinario[3] cosicché, allo stato attuale, «nella disciplina del codice di procedura civile non si rinviene una norma che consenta il passaggio al procedimento civile ordinario ex art. 17 del regolamento in forma di un provvedimento del giudice»[4].

Come conseguenza del vuoto normativo e in attesa di una funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascun giudice di merito ha finito per costruirsi ed applicare una procedura propria e distinta da quella degli altri.

Il Tribunale di Firenze[5] ha stabilito che, a seguito dell’opposizione effettuata mediante il deposito del Modulo Standard F, il procedimento debba proseguire nelle forme ordinarie senza far riferimento alle norme del c.p.c. relative all’opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice ha assegnato al convenuto-opponente un termine per costituirsi nei modi di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., fissando la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e onerando l’attore-opposto di comunicare al convenuto-opponente il provvedimento nonché provvedere all’integrazione del contributo unificato.

Più recentemente, il Tribunale di Piacenza[6] ha invece stabilito che a seguito dell’opposizione il giudice debba fissare la data della prima udienza e notificare il provvedimento all’attore-opposto. Quest’ultimo dovrà quindi notificare al convenuto-opponente entro i termini liberi di cui all’art. 163 bis c.p.c. un proprio atto introduttivo del giudizio nel rispetto degli adempimento di cui all’art. 163 c.p.c. (quindi di contenuto identico alla citazione), al fine di consentirgli di costituirsi con difensore ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.

Secondo Tribunale di Milano[7], al contrario, nell’ordinamento giuridico italiano il passaggio dal procedimento europeo d’ingiunzione al procedimento civile ordinario deve avvenire su impulso del creditore per la tutela del proprio diritto (contrariamente a quanto dispone il Regolamento 1896/2006 in merito all’automaticità del passaggio al rito civile ordinario), il quale ha l’onere di convenire in giudizio il debitore.

Il Tribunale di Varese[8] invece, a seguito dell’opposizione, ha ritenuto di fissare la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. notificando il provvedimento ad entrambe le parti e fissando: 1) per il ricorrente, un termine per l’integrazione della domanda proposta in via monitoria mediante deposito di un atto con contenuto conforme a quello di cui all’art. 163 c.p.c. (citazione); 2) per l’opponente, un termine entro 20 giorni prima dell’udienza per il deposito di una comparsa integrativa dell’opposizione ai sensi e con il contenuto di cui all’art. 167 c.p.c. (comparsa di costituzione e risposta).

Soluzione simile è quella seguita dal Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Sassuolo[9] che, con provvedimento da notificarsi da parte del ricorrente (attore-opposto), «fissa l’udienza di comparizione […]; assegna termine a parte ricorrente opposta per notificare e depositare in cancelleria (provvedendo all’iscrizione a ruolo della causa) un atto integrativo della domanda contenente gli elementi di cui all’art. 163 c.p.c.; assegna termine per il deposito in cancelleria da parte dell’opponente di un atto integrativo contenente gli elementi di cui all’art. 167 c.p.c.».

A parte le disparità procedurali, i giudici di merito sopra indicati sembrano pertanto concordare sul fatto che:

  • ai sensi del Regolamento 1896/2006, nel successivo procedimento di merito per attore deve intendersi il ricorrente (opposto), e per convenuto il debitore (opponente);
  • tanto la domanda del ricorrente al rilascio dell’ingiunzione di pagamento europea (Modulo Standard A) quanto l’opposizione alla stessa (Modulo Standard F) non contengono l’esposizione delle ragioni su cui si fondano rispettivamente la domanda (ex artt. 638-125 c.p.c.) e l’opposizione (artt. 645-163 c.p.c.), né tantomeno la documentazione probatoria;
  • il giudizio di merito ex art. 17 comma 2 del Regolamento 1896/2006 non può avere la natura di un giudizio di opposizione a d.i.: il suo oggetto non è la conferma del contenuto dell’ingiunzione di pagamento – la quale è stata definitivamente caducata a seguito dell’opposizione da parte del debitore – bensì la verifica ex novo della sussistenza del diritto azionato dal creditore;
  • l’onere di effettuare l’iscrizione a ruolo della causa nonché il pagamento del contributo unificato grava unicamente sull’attore, ossia della parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.

E’ pertanto da escludere che detto processo di cognizione possa vedere applicabili gli artt. 645 ss. del codice di procedura civile, e tantomeno che al creditore (attore-opposto) possa essere eventualmente riconosciuta la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio ai sensi dell’art. 648 c.p.c., dato che – a seguito dell’opposizione – quest’ultimo è divenuto inefficace[10].

Una nota fortemente discordante rispetto a quanto precede è costituita dalla prassi che sembra aver accolto il Tribunale di Torino[11] il quale, a seguito del deposito del Modulo Standard F, fissa la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e «manda a parte opponente di notificare l’atto di opposizione, unitamente al presente provvedimento, alla controparte nel rispetto del termine per comparire ex artt. 163-bis – 645 cpv c.p.c., avvertendo parte creditrice opposta che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.». In questo caso il giudice non solo impone all’opponente di notificare il provvedimento all’opposto (paradossale considerando che è il creditore opposto ad avere interesse alla prosecuzione nelle forme ordinarie: quid se l’opponente non ottempera?), ma sembra implicitamente ammettere l’applicabilità delle norme relative al procedimento di opposizione a d.i. (artt. 645 ss. c.p.c.)[12].

A mente di quanto precede e considerando le differenti (e spesso inconciliabili tra loro) visioni circa la natura del procedimento appare evidente che, finché la procedura troverà la propria fonte non nella legge ma esclusivamente nella prassi e nelle consuetudini dei singoli tribunali e delle cancellerie, si concretizza il rischio di una sempre maggiore disomogeneità tra tribunale e tribunale (o – peggio – tra giudice e giudice!), tale da determinare un’inaccettabile incertezza per gli operatori del diritto.

Per il momento, in effetti, l’unico limite a questo caos giuridico – in attesa di un intervento legislativo – è costituito dal fatto che la diffusione dell’ingiunzione di pagamento europea nel nostro paese è ancora piuttosto limitata.

Data la novità di un istituto di carattere civilprocessualistico direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati Membri dell’UE, il regolamento 1896/2006 ha previsto una procedura di verifica dell’applicazione del procedimento europeo di ingiunzione nei singoli ordinamenti giuridici, ai fini di «garantire le migliori prassi nell’Unione Europea» e di predisporre eventuali proposte di adeguamento[13]. Attendiamo con interesse una valutazione circa il grado di applicazione del nuovo istituto e la sua integrazione nell’ordinamento processuale in Italia. – Riproduzione riservata

 

 

[1] Essa, analogamente alla domanda di cui al Modulo Standard A, può essere presentata su supporto cartaceo oppure con «qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato d’origine e di cui dispone il giudice d’origine» (art. 16 comma 4).

[2]In Germania il codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) è stato modificato il 30.10.2008 (http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id='bgbl108s2122.pdf']). Per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea ha competenza esclusiva la Pretura di Wedding (Amtsgericht Wedding, § 1087 ZPO). A seguito dell’opposizione (sempre che non si abbia rinunciato alla prosecuzione ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento 1896/2006) la Pretura di Wedding invita il creditore ad indicare il tribunale che ritenga competente per la prosecuzione del giudizio ordinario. A quest’ultimo verrà poi rimessa d’ufficio la causa per la prosecuzione (§ 1090 ZPO). La cancelleria del Tribunale adito per la prosecuzione invita quindi il creditore a motivare entro 2 settimane il proprio credito, in una forma equivalente alla citazione (§ 697 comma 1 ZPO). Nel caso in cui il creditore non provveda, la data dell’udienza per la trattazione della causa viene fissata solo ove lo richieda il convenuto (§ 697 comma 3 ZPO).

In Austria il codice di procedura civile è stato riformato con la Zivilverfahrens-Novelle (ZVN) 2009, con decorrenza 01.07.2009 (http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_00114/fname_151558.pdf). La competenza esclusiva per l’ingiunzione di pagamento europea spetta al Tribunale distrettuale per le cause commerciali di Vienna (Bezirksgericht für Handelssachen, Marxergasse 1a, 1030 Wien). In caso di opposizione il creditore (salva rinuncia ex art. 7 comma 4 del regolamento) viene invitato ad indicare entro 30 giorni il giudice competente per la prosecuzione del giudizio ordinario, al quale verrà trasmessa la causa. In caso di mancata indicazione, le pretese del creditore vengono rigettate (§ 252 ZPO).

In Spagna il codice di procedura civile (Ley 1/2000, de 7 de jenero, de Enjunciamento Civil) è stato adattato con la legge 4/2011 del 24.03.2011 (http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5392.pdf). L’ingiunzione di pagamento europea è emessa dal tribunale (Juzgado de Primera Instancia) territorialmente competente.

[3] L’unica fonte “ufficiale” degna di attenzione è una nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile del 01.09.2010, che peraltro affronta le questioni procedurali in maniera del tutto marginale se non con riferimento alle modalità di notifica e al pagamento delle spese di giustizia.

[4] Trib. Milano, decreto 28 ottobre 2010.

[5] Trib. Firenze, decreto 25 settembre 2009.

[6] Trib. Piacenza, decreto 18 settembre 2010: «l’opposizione, che deve essere semplicemente presentata al giudice e non già notificata all’opposto, e non richiede alcuna formalità, senza alcuna indicazione dei motivi che la sorreggono, non è di per sè idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione assimilabile a quello disciplinato dall’art. 645 c.p.c., ma ha solo la finalità di rendere inefficace il decreto ingiuntivo europeo concludendo la fase propria della procedura monitoria europea fondata sulle mere dichiarazioni del creditore e sulle mere contestazioni del debitore».

[7] Trib. Milano, cit. Nel caso in specie il giudice meneghino ha fissato la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c., ma soltanto a seguito della presentazione di un’istanza da parte del creditore, respingendo la sua richiesta di “fissazione di udienza e termini per le parti” per l’integrazione del contraddittorio.

[8] Trib. Varese, decreto 12 novembre 2010.

[9] Trib. Modena, Sez. distaccata di Sassuolo, decreto 03 agosto 2011.

[10] Trib. Piacenza, Trib. Milano, Trib. Varese, Trib. Modena, cit. Nello stesso Considerato n. 24 introduttivo al regolamento 1896/2006 si legge: «l’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario».

[11] Trib. Torino, decreto 29 settembre 2011.

[12] Tale “timore” è suffragato in particolare dal fatto che, nel procedimento in esame:

-  all’opponente è stato chiesto di effettuare l’iscrizione a ruolo della causa nonché il pagamento del contributo unificato, e

-  la cancelleria del Tribunale ha iscritto quale attore il debitore (opponente) e quale convenuto il ricorrente (opposto).  

[13] «Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e una valutazione dell’impatto estesa per ciascun Stato Membro» (art. 32).

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