Sospensione dei termini e ingiunzione di pagamento UE

La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al termine per l'opposizione all’ingiunzione di pagamento europea?

Come noto, l’art. 16 comma 2 del Regolamento (CE) Nr. 1896/2006 che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento stabilisce che l’ingiunto, una volta ricevuta la notifica dell’ingiunzione, entro trenta giorni dalla notifica deve adempiere al pagamento oppure comunicare alla cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento – pena la definitività del provvedimento stesso.

È da chiedersi se questo termine processuale sia sottoposto alla disciplina della sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969 che, all’art. 1, stabilisce che «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

In virtù di questa norma, ad esempio, nel caso di notifica di un decreto ingiuntivo – poniamo – il 31 luglio, il termine di 40 giorni per l’opposizione di cui all’art. 641 c.p.c. inizierebbe a decorrere dal 1° settembre (in conseguenza della sospensione feriale) e quindi scadrebbe il 10 ottobre.

Più ampiamente, verrebbe da chiedersi se le norme processuali italiane sono applicabili nei confronti dell’istituto dell’ingiunzione di pagamento UE, la cui procedura è disciplinata da un regolamento comunitario immediatamente efficace anche nell’ordinamento giuridico e processuale degli Stati membri.

Già una prima lettura dell’art. 17 comma 1 del regolamento dovrebbe fare propendere per una conclusione negativa, dal momento che in caso di tempestiva opposizione «il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento», con ciò implicitamente riconoscendo l’esclusione dell’applicazione delle norme di procedura civile ordinaria nel procedimento di ingiunzione ante opposizione.

Ed effettivamente, nel Considerando (28) del Regolamento 1896/2006 sull’ingiunzione di pagamento europea si legge che, al fine del calcolo dei termini indicati nel medesimo regolamento, va applicato «il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini».

Questo Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, applicabile in forza dell’espresso richiamo da parte del diritto processuale comunitario, stabilisce all’art. 2 comma 2 che «i giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati». Pertanto, nel computo dei termini per l’opposizione all’ingiunzione di pagamento UE non opera la sospensione feriale di cui alla L. 742/1969.

Questa conclusione è la medesima illustrata dalla Commissione europea - Direzione generale della Giustizia, secondo cui «l’opposizione deve essere inviata entro 30 giorni a decorrere dalla notifica dell’ingiunzione al convenuto. Il termine è calcolato conformemente al regolamento (CE) n° 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1). La data di effettuazione della notifica non è calcolata ai fini del termine. Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, il termine scade allo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo seguente. In virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n° 1182/71 del Consiglio, vengono presi in considerazione solo i giorni festivi previsti come tali nello Stato membro dell’organo giurisdizionale che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea».[1]

Ne deriva che nel computo dei 30 giorni dalla notifica, concessi al debitore per l’opposizione, verranno conteggiati anche i giorni del mese di agosto; si terrà conto dei soli giorni festivi delle domeniche e dei sabati qualora il termine finale cada in uno di questi giorni, con il conseguente differimento del termine al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso pertanto di un’ingiunzione di pagamento europea notificata il 31 luglio come nell’esempio sopracitato, il termine finale per l’opposizione scadrà pertanto il 30 agosto (sempre che non cada di sabato, domenica o un giorno festivo). – Riproduzione riservata

[1] Guida pratica per l’applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, Bruxelles 2011, pag. 22 (https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=b2c76f93-1530-4edb-97c8-64c63dc695e4)

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