La necessaria applicazione delle norme del diritto straniero da parte del giudice italiano, non osta a che questi faccia ricorso ai parametri delle c.d. Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
Lo ha confermato una sentenza del Tribunale di Bolzano (n. 1333/2017 del 01.12.2017).
Nel caso in specie due cittadini tedeschi, entrambi residenti in Germania, erano rimasti coinvolti in un incidente automobilistico in Italia.
Il giudice italiano, competente in quanto giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, è stato chiamato a stabilire l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore applicando le norme dell'ordinamento giuridico tedesco. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento (CE) n. 2007/864 («Roma II») infatti, «quando il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese».
In Germania il risarcimento del danno non patrimoniale è disciplinato dal § 253 BGB, secondo cui il giudice deve stabilire l’entità del risarcimento secondo il suo equo apprezzamento (c.d. «billige Entschädigung»).
Secondo il Tribunale di Bolzano, detta norma «lascia la determinazione dell'entità del risarcimento alla valutazione dell'interprete, il quale farà ricorso ai criteri che gli sono propri, previsione questa del tutto analoga al criterio di cui all'art. 1226 cc.». Conseguentemente il giudice ha ritenuto di poter ricorrere nella determinazione del danno non patrimoniale ai parametri stabiliti dalle Tabelle di Milano, la cui applicazione viene infatti generalmente riconosciuta come un criterio “valido ed equo” dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti «la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto» (Cass. Sez. III 07.06.2011 n. 12408).
Pertanto, ogniqualvolta il giudice italiano venga chiamato a liquidare il danno non patrimoniale applicando il diritto straniero, nel caso in cui questo preveda il ricorso a criteri di equità egli potrà utilizzare i parametri delle Tabelle di Milano ancorché sconosciute all'ordinamento straniero. - Riproduzione riservata