La giurisdizione nelle compravendite internazionali nell’UE: pronunce della Corte Di Giustizia

Le clausole Incoterms e l'interpretazione dei contratti nella determinazione del foro competente.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE ha infatti introdotto un’importante novità circa l’individuazione del tribunale competente a decidere una controversia nei contratti di vendita internazionale.

Come noto, i criteri per la determinazione del foro competente nei rapporti commerciali tra paesi dell’UE sono dettati dal Regolamento UE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (44/2001). Questo regolamento, dopo aver sancito il principio del foro generale del convenuto, per cui «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato membro» (art. 3 comma 1), stabilisce altresì che «la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita», laddove «salva diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto» (c.d. competenza speciale, art. 5 n. 1 lettere a e b).

Nel 2011 la Corte di Giustizia UE ha sul punto dichiarato che «l’art. 5 punto 1 lettera b) primo trattino del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), elaborati dalla camera di Commercio Internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza fare riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita»[1].

Chi stipula un contratto di compravendita internazionale dovrà pertanto prestare attenzione all’utilizzo delle celebri clausole Incoterms (ad es. EXW, FCA, DOP ecc.), le quali solitamente disciplinano la ripartizione dei costi e dei rischi tra venditore ed acquirente (e gli altri soggetti intermedi), ma possono anche essere suscettibili di individuare il luogo in cui la merce andrà consegnata al compratore o al vettore[2].

Con una precedente sentenza del 25.02.2010 la Corte di Giustizia aveva già pronunciato il principio generale secondo cui «l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita»[3].

Come si vede, il contenuto delle due pronunce è quasi identico e risponde ai medesimi principii. Senonché con la più recente sentenza Electrosteel la Corte di Giustizia, nel confermare che il luogo di consegna va determinato sulla base del contratto, specifica che per individuare tale luogo occorre tenere conto di tutti i termini e clausole rilevanti di tale contratto, e con essi anche delle clausole Incoterms, laddove presenti, purché idonee a identificare con chiarezza quale sia il luogo di consegna pattuito dalle Parti[4].

La novità della decisione in oggetto consiste pertanto nell’attribuire anche alle clausole Incoterms l’attitudine ad interpretare la volontà delle parti circa il luogo di consegna della merce, e con esso il giudice competente a decidere l’intero rapporto in caso di lite. In pratica il giudice adito, per valutare se sussista la propria giurisdizione, dovrà interpretare le clausole contrattuali e – tra esse – anche le clausole Incoterms, per verificare se e dove le parti abbiano inteso stabilire il luogo di consegna della merce[5].

Ciò significa, a parere di chi scrive, che il giudice dovrà valutare se con l’apposizione di detta clausola Incoterms le parti intendessero stabilire in maniera univoca detto luogo di consegna della merce, oppure no; se quindi l’apposizione di detta clausola sia sufficiente ad individuare univocamente il luogo di consegna, oppure se tale individuazione sia carente, non univoca o addirittura contraddittoria, specie se in raffronto con gli altri elementi del contratto, od anche con i comportamenti concludenti delle parti[6].

Qualora l’interpretazione del contratto non sia sufficiente ad individuare univocamente detto luogo di consegna, il giudice dovrà applicare nuovamente il criterio generale che rientra nel solco della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, secondo la quale il luogo di consegna «è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita», ossia solitamente la sede del compratore.

È pertanto consigliabile, prima di stipulare un contratto di vendita internazionale, verificare attentamente la portata di ciascuna delle le singole clausole impiegate, onde evitare spiacevoli “sorprese” come l’inconsapevole attribuzione della competenza, in caso di lite, ad un tribunale straniero.

Rimane in ogni caso raccomandabile, al fine di evitare i rischi legati all’interpretazione di un contratto da parte di un giudice, per quanto accorto, individuare espressamente ed in maniera univoca il luogo di consegna pattuito oppure inserire nel contratto un accordo esplicito riguardo alla giurisdizione (c.d. proroga di competenza)[7]. – Riproduzione riservata

 

[1] Causa C-87/10, Electrosteel c. Edil Centro.
[2] Si veda la nota 12 alla sentenza Electrosteel, cit., laddove con specifico riferimento alla clausola EXW si fa rimando alla definizione di cui al punto A4 degli Incoterms: «The seller must place the goods at the disposal of the buyer at the named place of delivery […]». Rimane da vedere cosa accada se alla clausola EXW non sia accompagnata alcuna indicazione circa il luogo di detta consegna.
[3] Causa C-381/08, Car Trim c. Key Safety.
[4] Cosa che era stata precedentemente esclusa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, che non ravvisava nei termini di resa un elemento rilevante ai fini dell’individuazione del luogo di consegna convenzionale (vedi Cass. SS.UU., 27 settembre 2006, n. 20887).
[5] Anche la precedente sentenza Car Trim si riferiva ad una causa relativa all’inserimento nel contratto una clausola Incoterms: nel contratto le Parti avevano infatti previsto che la consegna dovesse avvenire “franco fabbrica di Colleferro”, cioè presso lo stabilimento della venditrice convenuta in Italia. Il giudice del rinvio era giunto alla conclusione che detta clausola, «alla luce dell’insieme degli accordi contrattuali», andasse letta non come un accordo sul luogo di consegna delle merci bensì sulla spartizione dei rischi e dei costi (ordinanza del Bundesgerichtshof del 09.07.2008, vedi http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=488e83e305268a3d05ebc645482cef97&nr=44933&pos=0&anz=1). Il giudice tedesco aveva ritenuto che nel caso in specie l’apposizione di una clausola Incoterms (nella specie: proprio EXW) non consentisse di determinare in maniera univoca il luogo di consegna della merce ex art. 5 n. 1 lett. b) del Regolamento 44/2001. In altri termini né il giudice del rinvio né la Corte di Giustizia avevano ravvisato che l’apposizione della clausola Incoterms, pur rilevante, nel caso particolare fosse di per sè determinante ai fini dell’individuazione del luogo di consegna (si vedano anche le Conclusioni dell’Avvocato Generale J.Kokott del 03.03.2011 nella causa Electrosteel).
[6]Sembrerebbe infatti da escludersi che dall’apposizione di una clausola EXW debba derivare necessariamente ed automaticamente il luogo di consegna rilevante ai fini della giurisdizione. Non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo la Corte, nella sentenza Electrosteel, abbia mantenuto la regola per cui «se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita». Si veda ad esempio il caso in cui la clausola EXW si contraddica con altri elementi del contratto, per cui il giudice non sarebbe in grado di individuare in maniera univoca la volontà delle Parti.
[7] Facoltà concessa alle Parti dall’art. 23 del Regolamento 44/2001. La clausola attributiva di competenza «deve essere conclusa a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato». Si noti che questo accordo sulla giurisdizione non è soggetto al requisito della c.d. “doppia firma” che l’ordinamento italiano richiede per la validità di patti che derogano alla competenza dell’autorità giudiziaria (art. 1341 comma 2 c.c.).

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