L’ingiunzione Di Pagamento Europea: 1 - Condizioni per l’applicazione

Dal 12.12.2008 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Detto procedimento – che ha carattere meramente facoltativo in quanto non sostituisce bensì è puramente alternativo agli istituti giuridici già preesistenti negli ordinamenti dei singoli stati – riguarda le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, aventi per oggetto crediti pecuniari tra soggetti appartenenti a Stati Membri dell’UE.

Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (art. 2 comma 2):

  1. il regime patrimoniale fra coniugi, le successioni e i testamenti,
  2. i fallimenti, i concordati e le procedure affini,
  3. la sicurezza sociale,
  4. i crediti da obblighi extracontrattuali (salvo che siano oggetto di accordo tra le parti o vi sia ammissione di debito, oppure che riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

La competenza giurisdizionale è determinata secondo i noti criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 44/2001. Il potere di emanare l’ingiunzione di pagamento spetta ai giudici di qualsiasi Stato Membro, ad eccezione della Danimarca[1].

La caratteristica transfrontaliera della controversia richiede che una delle parti abbia domicilio in uno Stato Membro dell’UE, ma che questo sia differente dallo Stato Membro in cui ha sede il giudice (competente) adito[2].

Nel rispetto delle norme sulla competenza, quindi:

  • un creditore domiciliato in Italia può adire dinanzi al Giudice italiano per ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore domiciliato in un altro Stato Membro dell’UE;
  • lo stesso creditore può richiedere l’emissione di un’ingiunzione di pagamento anche nei confronti di un debitore italiano, dinanzi ad un Giudice di un altro Stato Membro;
  • un creditore domiciliato in un altro Stato Membro può richiedere l’emissione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore italiano, sia dinanzi ad un Giudice italiano sia dinanzi ad un Giudice di un altro Stato Membro. – Riproduzione riservata

SEGUE: 2 - Richiesta ed emissione del provvedimento

[1] «Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca» (art. 2 comma 3).

[2] « Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito» (art. 3 comma 1)

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