L’ingiunzione di pagamento europea: 2 - Richiesta ed emissione del provvedimento

Dal 12.12.2008 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Chi desidera azionare il proprio credito dovrà inviare al Giudice competente una domanda d’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il Modulo Standard A allegato al regolamento. Nella domanda dovrà indicare:

  1. nome e indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e del giudice cui è presentata la domanda;
  2. l’importo del credito, comprese le penalità, le spese e gli interessi;
  3. il tasso di interesse applicato nonché il periodo di riferimento;
  4. il fondamento dell’azione, compresa l’indicazione delle circostanze invocate come base del credito e degli interessi;
  5. una descrizione delle prove a fondamento della domanda;
  6. i motivi della competenza giurisdizionale;
  7. il carattere transfrontaliero della controversia.

La domanda può essere presentata su supporto cartaceo oppure con «qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato d’origine e di cui dispone il giudice d’origine» (art. 7 comma 5).

Il giudice adito, verificata la propria competenza e la sussistenza dei requisiti richiesti nonché la fondatezza del credito[1], anche a seguito di una procedura automatizzata, emetterà un’ingiunzione di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione della domanda[2].

L’ingiunzione di pagamento contiene l’invito a pagare al ricorrente l’importo indicato, oppure presentare opposizione entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il debitore non paghi e non presenti opposizione nel del termine di 30 gg. (salvo un periodo di “tolleranza” perché l’opposizione eventualmente inviata giunga a destinazione) il giudice dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea[3].

A seguito della dichiarazione di esecutorietà il provvedimento viene direttamente riconosciuto ed eseguito in tutti gli Stati Membri dell’UE[4], senza la possibilità di opposizione da parte del debitore ingiunto. – Riproduzione riservata

SEGUE: 3 - Il procedimento di opposizione

[1] Si deve ritenere che la valutazione della “fondatezza del credito” da parte del giudice, effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal creditore e non verificate dal giudice (ancorché con indicazione della documentazione probatoria), sia da considerarsi piuttosto come una verifica meramente formale del credito medesimo (l’art. 8 prevede il rigetto della domanda in caso di “manifesta infondatezza”).

[2] Modulo Standard E.

[3] Modulo Standard G. «Un’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato Membro di esecuzione» (art. 21 comma 1). È sufficiente che il creditore fornisca alle autorità competenti dello Stato Membro di esecuzione una copia autentica dell’ingiunzione di pagamento europea e – ove richiesto – una traduzione asseverata in una delle lingue ufficiali dello Stato Membro di esecuzione.

A questo proposito va comunque precisato che la lettera della norma si scontra con l’indirizzo interpretativo dei tribunali italiani, secondo i quali l’esecuzione in Italia del titolo emesso da un giudice straniero richiederebbe in ogni caso l’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale richiesto, nonostante la presenza del citato Modulo Standard G: si è argomentato che detto Modulo Standard G costituirebbe una mera dichiarazione di esecutorietà, mentre l’art. 475 c.p.c. richiede anche la spedizione in forma esecutiva del titolo («salvo che la legge disponga altrimenti»). In realtà l’art. 18 comma 2 del regolamento prevede espressamente che «le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine» (straniero) e non quelle del codice di procedura italiano. Anche in questo caso l’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria costituirebbe una mera “verifica formale per il debitore dell’esistenza dello stesso titolo esecutivo” per il quale è richiesta l’esecuzione, ma rimane da domandarsi il senso di tale “controllo” posto che l’art. 19 del regolamento abolisce espressamente l’exequatur, ed in ogni caso il motivo per cui altri ufficio giudiziari non richiedono affatto l’apposizione della formula esecutiva.

[4] Ad eccezione della Danimarca (art. 2 comma 3).

Studio legale

Offriamo assistenza giudiziale e stragiudiziale per imprese e privati nei campi del diritto civile e commerciale, sia nazionale che internazionale, in particolare nei rapporti giuridici tra l’Italia, la Germania e gli altri paesi dell’Unione Europea o del Mondo.