L’ingiunzione di pagamento europea: 2 - Richiesta ed emissione del provvedimento
Dal 12.12.2008 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Chi desidera azionare il proprio credito dovrà inviare al Giudice competente una domanda d’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il Modulo Standard A allegato al regolamento. Nella domanda dovrà indicare:
nome e indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e del giudice cui è presentata la domanda;
l’importo del credito, comprese le penalità, le spese e gli interessi;
il tasso di interesse applicato nonché il periodo di riferimento;
il fondamento dell’azione, compresa l’indicazione delle circostanze invocate come base del credito e degli interessi;
una descrizione delle prove a fondamento della domanda;
i motivi della competenza giurisdizionale;
il carattere transfrontaliero della controversia.
La domanda può essere presentata su supporto cartaceo oppure con «qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato d’origine e di cui dispone il giudice d’origine» (art. 7 comma 5).
Il giudice adito, verificata la propria competenza e la sussistenza dei requisiti richiesti nonché la fondatezza del credito[1], anche a seguito di una procedura automatizzata, emetterà un’ingiunzione di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione della domanda[2].
L’ingiunzione di pagamento contiene l’invito a pagare al ricorrente l’importo indicato, oppure presentare opposizione entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.
Nel caso in cui il debitore non paghi e non presenti opposizione nel del termine di 30 gg. (salvo un periodo di “tolleranza” perché l’opposizione eventualmente inviata giunga a destinazione) il giudice dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea[3].
A seguito della dichiarazione di esecutorietà il provvedimento viene direttamente riconosciuto ed eseguito in tutti gli Stati Membri dell’UE[4], senza la possibilità di opposizione da parte del debitore ingiunto. – Riproduzione riservata
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