Le clausole Incoterms ® - Breve guida all'utilizzo

Dal 2011 sono in vigore le clausole Incoterms approvate dalla Camera di Commercio Internazionale in revisione della precedente versione del 2000.

La Camera di Commercio Internazionale

L'International Chamber of Commerce (ICC) è un'organizzazione non governativa internazionale con sede a Parigi, fondata nel 1919. Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale e la globalizzazione.
Tra le sue attività peculiari troviamo l'emanazione di direttive comuni nonché l'uniformazione delle regole del commercio internazionale, in particolare mediante la raccolta degli usi commerciali vigenti nei vari settori e la loro codificazione in regole uniformi, uguali per tutti e per tutti ugualmente riconosciute.

Gli Incoterms

Gli Incoterms (International Commercial Terms) sono costituiti da sigle che identificano termini commerciali comunemente utilizzati nei contratti internazionali per sintetizzare gli adempimenti che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti nei contratti di compravendita (venditore, acquirente, trasportatore ecc.) per il trasporto della merce dai locali del venditore a quelli del compratore (imballo della merce, carico, trasporto, esportazione, assicurazione, importazione, scarico). Al variare di questi obblighi consegue anche una differente disciplina del passaggio del rischio, delle responsabilità e delle spese connessi alla consegna della merce.
Essi hanno lo scopo di costituire delle regole uniformi e univoche, eliminando le possibili disparità di interpretazione esistenti da paese a paese, e sono direttamente applicabili alle compravendite nazionali ed internazionali per effetto del loro espresso richiamo nel contratto al momento della stipula.

Gli Incoterms possono essere utilizzati nelle transazioni internazionali con i paesi di tutto il mondo, ma possono essere richiamati anche nei contratti tra aziende dello stesso paese.
Essi non sono destinati a disciplinare tutte le conseguenze del contratto di compravendita, bensì soltanto gli aspetti più peculiari degli adempimenti connessi alla consegna della merce (imballaggio, carico della merce, consegna al vettore, sdoganamento ecc.) nonché alla ripartizione dei rischi tra venditore e compratore. Pertanto non disciplinano in alcun modo aspetti importanti come ad esempio il passaggio della proprietà della merce, le conseguenze derivanti dal mancato adempimento ecc., che verranno regolate dalla legge applicabile oppure dalle specifiche disposizioni del contratto..

La Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato gli Incoterms per la prima volta nel 1936 ed ha effettuato nei decenni seguenti numerose revisioni per adeguare le regole all'evoluzione delle pratiche del commercio internazionale. La penultima versione del 2000 è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2010.

Le clausole Incoterms 2010

Le clausole Incoterms 2010 sono in totale 11 (erano 13 nella versione del 2000).
Esse sono contraddistinte da una lettera iniziale che varia a seconda dell'obbligo del venditore di mettere a disposizione la merce presso i propri locali (“E”), di consegnarla al trasportatore (“F”), di provvedere al contratto di trasporto (“C”) o di consegnarla al compratore (“D”).

A seconda del tipo di rapporto che le parti intendono instaurare – ed anche a seconda del tipo di trasporto – è possibile ad esempio prevedere tutti gli obblighi e gli adempimenti che spettano al venditore, vanno da un minimo (ad esempio nella formula EXW con cui il venditore è tenuto a mettere la merce a disposizione nei proprio locali affinché il compratore possa provvedere al trasporto mediante il proprio trasportatore: in questo caso il rischio del perimento della merce passa in capo al compratore nel momento della consegna al trasportatore) ad un massimo (DDP con cui il venditore si obbliga ad effettuare il trasporto a proprio rischio e a proprie spese, a stipulare la relativa assicurazione, nonché ad evadere tutti gli adempimenti doganali per l'esportazione e l'importazione della merce sino alla consegna al compratore), passando via via per tutte le formule intermedie.

Clausole Incoterms per tutti i tipi di trasporto
EXW – Ex Works (franco fabbrica)
FCA – Free Carrier (franco vettore)
CPT – Carriage Paid To (trasporto pagato fino ...)
CIP – Carriage And Insurace Paid To (trasporto e assicurazione pagati fino ...)
DAT – Delivered At Terminal (consegnato al terminal)
DAP – Delivered At Place (consegnato al luogo di destinazione)
DDP – Delivered Duty Paid (consegnato e sdoganato)

Clausole Incoterms per il trasporto marittimo e fluviale
FAS – Free Alongside Ship (franco porto di imbarco)
FOB – Free On Board (franco a bordo)
CFR – Cost And Freight (costo e nolo)
CIF – Cost Insurance and Freight (costo assicurazione e nolo)

Qualora le Parti intendano applicare una delle clausole Incoterms, dovranno richiamare espressamente la clausola nel contratto al momento della stipula.
Prima di stipulare un contratto di compravendita è pertanto fondamentale conoscere esattamente la clausola più adatta alle proprie necessità nonché richiamarla in maniera univoca. Da quel momento, infatti, ciascuna delle Parti dovrà essere pienamente consapevole degli obblighi da adempiere nell'esecuzione del contratto nonché dei rischi di cui si è fatta carico.

NB: specificare sempre l'edizione degli Incoterms!

Poiché le edizioni vengono periodicamente aggiornate, si raccomanda di fare espresso riferimento all'edizione in vigore che si intende applicare al rapporto contrattuale. Un generico richiamo alle "clausole Incoterms vigenti” potrebbe infatti comportare dei problemi interpretativi in merito alla versione della clausola scelta. Se si desidera applicare una clausola nell'edizione 2010, si dovranno pertanto richiamare espressamente gli “Incoterms 2010”.
Ad esempio: “Termini di consegna: Salvo quanto diversamente specificato, la consegna si intende ai sensi della clausola EXW (Incoterms 2010) stabilimento del venditore”.


Incoterms ® è un marchio registrato della Camera di Commercio Internazionale. – Riproduzione riservata 

 

SEGUE: Le nuove clausole Incoterms ® 2020

 

Studio legale

Offriamo assistenza giudiziale e stragiudiziale per imprese e privati nei campi del diritto civile e commerciale, sia nazionale che internazionale, in particolare nei rapporti giuridici tra l’Italia, la Germania e gli altri paesi dell’Unione Europea o del Mondo.