Dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le nuove clausole Incoterms 2020, in sostituzione delle precedenti Incoterms 2010.
Rammentiamo che Incoterms è un'abbreviazione di International Commercial Terms: si tratta delle sigle utilizzate nel commercio internazionale in presenza di importazioni ed esportazioni, che definiscono in modo chiaro ed univoco i doveri, i costi, i rischi e le responsabilità dei soggetti coinvolti in dette operazioni.
La nuova versione degli Incoterms 2020 non ha rivoluzionato la precedente versione del 2010. Come in precedenza, le sigle sono 11 di cui 4 per il solo trasporto marittimo e fluviale.
Le singole clausole
Contrariamente alle aspettative è stata mantenuta la clausola EXW – Ex Works, nonostante nel corso dei lavori preparatori da molte parti fosse stata richiesta la sua eliminazione. Essa prevede che il venditore si libera con la messa a disposizione della merce al compratore o al suo vettore, nella località pattuita. Si tratta di una sigla largamente utilizzata in Italia ma molto meno all’estero.
La clausola FCA – Free Carrier prevede ora, nel caso di trasporto navale, la possibilità che il venditore venga obbligato a consegnare al compratore una polizza che copra il rischio di danneggiamento del carico durante il trasporto – e questo nonostante la sigla FCA preveda il passaggio di ogni rischio a carico del compratore al momento della consegna al vettore nel luogo di origine della merce.
La clausola CPT – Carriage Paid To è invariata e prevede che siano a carico del venditore le spese di trasporto fino al luogo specificato, oltre alle spese per l'esportazione e le operazioni doganali.
La clausola CIP – Carriage and Insurance Paid To è invariata e prevede, in aggiunta rispetto ala CPT, che siano a carico del venditore anche le polizze assicurative sino al luogo pattuito.
È stata eliminata la sigla DAT – Delivered at Terminal. Questa sigla è stata infatti sostituita da DPU – Delivered at Place Unloaded, la quale a sua volta ne costituisce (se vogliamo) un affinamento: essa prevede infatti che il venditore mette a disposizione del compratore la merce scaricata nel luogo indicato luogo prescelta.
Questa clausola si distingue dalla sigla DAP – Delivered at Place, che prevede la messa a disposizione della merce ancora caricata sul mezzo di trasposto e quindi l’esecuzione delle operazioni successive a carico del compratore.
La clausola DDP – Delivery Duty Paid è l’esatto opposto della EXW – Ex Works e sposta in capo al venditore tutti gli oneri ed i rischi fino alla consegna al compratore nel luogo pattuito.
Le clausole per il solo trasporto marittimo e fluviale
La clausula FAS – Free Alongside Ship prevede a carico del venditore tutte le spese di trasporto fino al porto d'imbarco, oltre alle spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni e per le operazioni doganali per l’esportazione, mentre i costi di carico, il successivo trasporto e le assicurazioni sono a carico del compratore.
La clausula FOB – Free on Board prevede a carico del venditore, in aggiunta rispetto alla FAS, anche i costi per l'imbarco nave.
La clausula CFR – Cost and Freight prevede a carico del venditore tutte le spese di trasporto fino al porto convenuto, oltre alle spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni e per le operazioni doganali per l’esportazione.
La clausula CIF – Cost Insurance and Freight, infine, prevede a carico del venditore, in aggiunta rispetto alla CFR, anche le spese di assicurazione. Dal porto di arrivo, lo scarico, il trasporto a destino e le incombenze doganali nel paese di arrivo sono a carico del compratore. Questa clausola, con la riforma del 2020 può essere utilizzata anche per il trasporto di container.
NB: Specificare sempre l'edizione degli Incoterms!
Poiché le edizioni vengono periodicamente aggiornate, si raccomanda di fare espresso riferimento all'edizione in vigore che si intende applicare al rapporto contrattuale. Un generico richiamo alle clausole “Incoterms vigenti” potrebbe infatti comportare dei problemi interpretativi in merito alla versione della clausola scelta. Se si desidera applicare una clausola nell'ultima edizione, si dovranno pertanto richiamare espressamente gli “Incoterms 2020”.
Ad esempio: “EXW (Incoterms 2020) + indicazione del luogo”.
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