Emergenza COVID-19 e i Processi Civili

Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 e successivi aggiornamenti

Con il Decreto Legge Nr.11/2020 del 08.03.2020 (“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”) il governo ha emanato i primi provvedimenti urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, riorganizzando il funzionamento degli uffici giudiziari.
Volendo considerare i soli aspetti che riguardano la giustizia civile, il decreto legge ha stabilito a decorrere dal 09.03.2020 e fino al 22.03.2020:

  1. il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a data successiva al 22.03.2020 (art. 1 comma 1);
  2. la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti di cui sopra (art. 1 comma 2).

Viene inoltre concessa ai capi degli uffici giudiziari la facoltà di adottare ulteriori misure (art. 2 comma 2), tra le quali:

  • la limitazione dell’accesso agli uffici
  • la celebrazione delle udienze a porte chiuse
  • la celebrazione in via telematica delle udienze che richiedono la sola presenza dei difensori, oppure mediante il solo scambio telematico delle istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice al di fuori dell’udienza
  • il rinvio delle udienze a data successiva al 31.05.2020 (tranne che per determinati tipi di procedimento).

Quando in conseguenza dell’esercizio di queste facoltà viene preclusa la presentazione della domanda giudiziale, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei diritti che sono da esercitarsi mediante la domanda stessa (art. 2 comma 3).

Qui il testo integrale del decreto-legge

Come spesso accade quando il legislatore interviene nel diritto processuale, la norma è frammentaria e disorganica e non brilla per chiarezza. Essa inoltre pone alcuni problemi interpretativi. Ad esempio, non è chiaro se la sospensione dei termini processuali riguardi tutti i giudizi pendenti o soltanto quelli le cui udienze si sarebbero dovute celebrare tra il 9 e il 22.03.2020; parimenti, non è chiaro se la sospensione riguardi anche i termini per le impugnazioni.
Gli organismi dell’avvocatura hanno già rivolto al Ministero della Giustizia la richiesta di fornire chiarimenti interpretativi, che pubblicheremo non appena disponibili.

La macchina della giustizia, pertanto, prosegue regolarmente: vengono differite alcune udienze e sospesi i termini per compiere determinate attività processuali. L’emergenza potrà, piuttosto, costituire un’occasione per razionalizzare il funzionamento degli uffici e magari di alcune udienze la cui utilità inizia ad essere messa in dubbio (ad esempio l’udienza di precisazione delle conclusioni).
L’avvento del processo civile telematico ha da tempo fornito la tecnologia utile per evitare gli accessi agli uffici quando non necessari: da diversi anni, il deposito degli atti e dei documenti avviene telematicamente. Con l’adozione delle specifiche tecniche, anche le udienze potranno avvenire senza la presenza fisica delle parti. – Riproduzione riservata

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