COVID-19 e processi civili: aggiornamenti

Nuovi provvedimenti del governo successivi al D.L. 11/2020 in materia di giustizia civile

Art. 84 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”

A pochi giorni di distanza dal D.L. 11/2020 di cui in commento, il governo è successivamente intervenuto con un nuovo provvedimento (D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), con il quale ha tentato di porre fine ai dubbi interpretativi in merito alle sospensioni dei termini processuali.

Qui il testo integrale del decreto-legge

L’art. 83 del nuovo decreto legge ha ripreso, estendendone la portata, il contenuto degli artt. 1 e 2 del D.L. 11/2020 che vengono al contempo abrogati (art. 83 comma 21):

  • Il comma 1 stabilisce che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».
  • Il comma 2 stabilisce che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». Nel caso di termini a ritroso il cui computo ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione, «è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».

Dalla lettera del nuovo decreto legge, appare chiara l’applicazione della sospensione ai termini processuali per tutti i procedimenti e non soltanto per quelli che avevano udienza tra il 09.03.2020 e il 22.03.2020 (vedi supra), così ovviando ad un dilemma interpretativo che rischiava di essere rimesso all’apprezzamento del giudice o – peggio – del funzionario di cancelleria di turno.

I rinvii e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti elencati al comma 3, che comprende tra l’altro «tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti» previa declaratoria da parte del capo dell’ufficio ovvero del giudice istruttore o del presidente del collegio, con decreto non impugnabile.

Il comma 11 dispone infine l’assolvimento degli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché dell’anticipazione forfettaria di cui agli artt. 14 e 30 del D.P.R. 115/2002, mediante sistemi telematici di pagamento anche tramite piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 23, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.– Riproduzione riservata

 

Segue: 

Art. 36 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"

L'art. 36 del D.L. 23/2020 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile già previsto dal D.L. 18/2020 all’art. 83 commi 1 e 2, con la conseguenza che «il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020».

Qui il testo integrale del decreto-legge

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